Statuto dell’Associazione Dragolago


Art. 1. Denominazione
E’ costituita l’Associazione culturale “DragoLago” con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto.
L’Associazione ha sede a Bolzano Novarese in Regione Borghetto, 6
Con delibera dell’Assemblea dei soci potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
Le eventuali successive variazioni dell’indirizzo della sede non costituiscono modifiche dello statuto
dell’Associazione e possono pertanto essere decise dall’Assemblea dei soci.
Art. 2. Finalità ed oggetto

  1. “DragoLago” non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale, diffusione e valorizzazione della
    conoscenza dell’ambiente, della storia, della cultura del territorio del Lago d’Orta e dei suoi dintorni, promuovendo
    forme di scoperta del territorio sia a livello nazionale che internazionale.
  2. “DragoLago” è un’Associazione che mantiene rapporti stretti di collaborazione e contatti con le istituzioni
    locali e statali in Italia e all’estero, con diverse associazioni europee e professionisti nell’ambito del turismo,
    dell’arte, della natura, dell’educazione e della cultura, favorendo lo sviluppo di una comunità sana, dinamica e
    collaborativa di amministratori, educatori, operatori sociali, operatori del turismo, formatori, artisti che raggiunge
    attraverso i confini culturali e internazionali.
  3. L’Associazione persegue i seguenti scopi:
  • promuovere la conoscenza dell’ambiente, della storia, della cultura, del territorio del Lago d’Orta e dei suoi
    dintorni;
  • ampliare la conoscenza della cultura, della musica, della letteratura, della natura e dell’arte locale,
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori turistici, naturalistici, culturali e sociali,
    affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura locale creando occasioni di scambio e confronto
    interculturale.
  • promuovere l’educazione di bambini e adulti proponendo la sede dell’Associazione e delle altre realtà con
    cui collabora come luoghi d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi interculturali assolvendo alla
    funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • partecipare allo sviluppo turistico della zona promuovendo forme di scoperta del territorio caratterizzate da
    basso impatto ambientale e alta qualità (turismo culturale, naturalistico, del benessere, ospitalità diffusa
    ecc.) e considerando sempre i luoghi che vengono abitati e visitati come soggetti con cui entrare in relazione
    profonda e non come oggetti da sfruttare;
  1. Per il raggiungimento dei suoi fini, “DragoLago” intende promuovere varie attività, in particolare:
  • attività di istruzione e formazione: corsi di yoga e altre discipline bionaturali, danza, ginnastica,
    giocoleria, teatro, musica, arte, educazione ambientale, educazione sanitaria, comunicazione nonviolenta,
    educazione alla mondialità, educazione alla genitorialità e in generale di tutto ciò che è inerente allo
    sviluppo della conoscenza di sé e del mondo e del benessere individuale e sociale; formazione e
    aggiornamento teorico/pratici di educatori, insegnanti, operatori sociali, mediazione interculturale,
    istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, laboratori, centri estivi e campus per i bambini e i ragazzi;
  • attività culturali e ricreative: concerti, concorsi, corsi, seminari residenziali, convegni, conferenze,
    dibattiti, visite ed escursioni guidate, proiezioni di film e documentari, mostre e rassegne d’arte,
    fotografiche e d’artigianato, raccolta di libri, creazione di archivi librari; organizzazione di: manifestazioni
    per celebrare eventi storici, così come qualsiasi manifestazione per la diffusione della conoscenza
    dell’ambiente, della storia, della cultura, della natura e del territorio del Lago d’Orta e dei suoi dintorni.
  • attività editoriali: realizzazione e pubblicazione di atti di convegni, di seminari, incontri, cataloghi di
    mostre, pubblicazione e distribuzione di libri sia in formato cartaceo sia digitale; pubblicazione di
    informazioni sulle attività dell’Associazione in armonia con i propri fini istituzionali svolte dai soci e dalle
    realtà con cui collabora.
    Art. 3. Soci
  1. L’associazione è aperta a tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed entità di varia natura,
    interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui art.2 e
    partecipano regolarmente alla vita sociale, assembleare e gestionale.
  2. Gli associati si dividono in:
  • Soci fondatori: chi ha contribuito alla nascita dell’Associazione sottoscrivendo il presente Statuto. Essi
    derivano la loro qualifica direttamente dallo Statuto e sono esclusi da qualsiasi adempimento o formalità
    dovesse essere ritenuta necessaria all’attribuzione o mantenimento della qualifica di associato;
  • Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
    quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • Soci sostenitori – persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con il loro
    sostegno economico all’Associazione pagando una quota annuale più alta di quella stabilita per i soci
    ordinari, stabilita annualmente;
  • Soci onorari – chi si è distinto per particolari meriti nel campo della cultura, della politica, della
    promozione sociale ovvero le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, nonché le società che
    contribuiranno a sostenere l’attività dell’Associazione. Tale qualifica è attribuita con la deliberazione del
    Consiglio direttivo a maggioranza;
  • Soci junior – Sono i ragazzi fino a 18 anni senza diritto di voto nell’Assemblea generale ma che possono
    partecipare nella vita sociale nella sezione giovani e contribuire con proposte di attività dell’Associazione;
    La qualità di socio comporta il diritto ai soci e ai e dipendenti/membri di frequentare l’associazione, e di accedere
    alle manifestazioni e alle altre attività associative
  1. L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio
    direttivo.Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri, qualora
    venga costituito su delibera dell’Assemblea dei Soci.
    Art.5. Diritti e doveri dei soci
    Per essere soci è obbligatorio versare la quota associativa che deve essere deliberata entro la fine dell’anno
    precedente dal Consiglio Direttivo. Se la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota
    definita nell’ultima delibera.
    Coloro che sono già soci, per confermare la propria adesione per l’anno successivo, devono versare la quota entro
    il limite massimo del 30 marzo e comunque non oltre la data dell’Assemblea generale ordinaria se fissata prima
    del 30 marzo. In caso contrario perdono la qualifica di soci.
    Per i nuovi soci la quota deve essere versata alla domanda di cui all’art.3 p.3 e dell’importo totale, anche se riferita
    a una qualsiasi frazione di anno.
    La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
    soggetta a rivalutazione.
    Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le
    deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o
    al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
    diffida, espulsione dall’Associazione.
    Può essere espulso il socio che:
    a) svolge un’attività in contrasto con quanto previsto all’art.2;
    b) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni;
    c) non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
    La decisione dell’espulsione sarà presa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei soci e deve essere
    comunicata al socio con lettera scritta e motivata. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il
    provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri qualora fosse costituito.
    I soci maggiorenni – fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
    dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    Art. 6. Patrimonio e bilancio
    1.Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  • quote annuali;
  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.
    É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
    vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio direttivo deve redigere
    il bilancio preventivo e quello consuntivo.Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria
    ogni anno entro il mese di aprile.
    Art. 7. Organi sociali
    Gli organi dell’Associazione sono:
  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori se l’Assemblea ne delibera la necessità e la conseguente elezione;
  • il Collegio dei probiviri se l’Assemblea ne delibera la necessità e la conseguente elezione.
    Art.8. Assemblea dei soci
    L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il
    valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia
    necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
    In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente
    con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
    L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza
    dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
    La convocazione va fatta con avviso scritto da esporre in bacheca nella sede sociale e sulla bacheca digitale
    (https://sites.google.com/view/dragolago/home) almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea. L’assemblea
    ordinaria ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio direttivo, l’eventuale Collegio dei revisori e l’eventuale Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.
    L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
    All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente e un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale
    finale.
    Art. 9. Consiglio direttivo
    Il Consiglio direttivo è composto da un minimo 3 a un massimo di 11 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri
    componenti.
    Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a
    maggioranza dei presenti.
    I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e i suoi
    componenti possono essere rieletti per illimitato mandati.
    In caso, per qualunque motivo, venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica possono
    procedere alla cooptazione di nuovi consiglieri da ratificare alla prima Assemblea.Qualora venga a mancare la
    maggioranza del Consiglio, il Presidente deve provvedere a indire una nuova Assemblea per l’elezione delle nuove
    cariche.
    Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato
    da:
  • il Presidente;
  • da almeno 2 componenti, su richiesta motivata scritta;
  • da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.
    Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Nella gestione ordinaria i suoi
    compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di
    un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
    delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • redigere il verbale di ogni riunione
    Art. 10. Presidente e Vice Presidente
    Il Presidente e il Vice Presidente rappresentano l’Associazione anche in via disgiunta tra loro, legalmente e
    amministrativamente.
    Il Presidente e/o il Vice Presidente convocano e presiedono il Consiglio direttivo, sottoscrivono tutti gli atti
    amministrativi compiuti dall’Associazione; possono aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere
    agli incassi.
    Il Presidente e/o il Vice Presidente conferiscono ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
    approvazione del Consiglio direttivo.
    Art. 11. Collegio dei revisori
    Il Collegio dei revisori, qualora costituito su delibera dell’Assemblea dei soci, è composto da tre soci eletti
    dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e
    sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
    Art. 12. Collegio dei probiviri
    Il Collegio dei probiviri qualora costituito su delibera dell’Assemblea dei soci, è composto da tre soci eletti in
    Assemblea. Dura in carica tre anni.
    Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui
    dinieghi di ammissione.
    Art. 13. Modifica dello statuto
    Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio direttivo,
    dopodiché verranno sottoposte all’Assemblea e saranno approvate con il consenso di 2/3 dei soci presenti.
    Art.14. Scioglimento dell’Associazione
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza di 2/3 dei soci all’Assemblea straordinaria. Il
    patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica
    utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.
    Art.15 Norme generali
    Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
    Bolzano Novarese, 27 Maggio 2017